REDDITO DI CITTADINANZA
L’addio al RdC avrà modalità diverse per accompagnare i beneficiari verso uno dei due nuovi contribuiti in base alla “occupabilità” dei componenti del nucleo familiare.
Le famiglie che percepiscono RdC in cui siano presenti minori, disabili, persone con più di 60 anni o in carico ai servizi sociali perché “non attivabili al lavoro” continueranno a ricevere il RdC fino a dicembre 2023 o alla scadenza naturale della prestazione e a partire da gennaio 2024, dovranno presentare la domanda per l’Assegno di Inclusione.
Per i nuclei familiari composti dai soggetti definiti “occupabili”, cioè composti da persone tra i 18 e i 59 anni, la norma stabilisce il limite massimo di 7 mensilità RdC che possono essere fruite nel 2023. Questo significa che per chi era già precettore del RdC a gennaio 2023 il beneficio sarà fino al mese di luglio (con pagamento ad agosto). A partire dal 1° settembre potranno richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro, con limite ISEE di 6mila€, un contributo mensile di 350€ per 12 mesi e la partecipazione obbligatoria a progetti di formazione, di qualificazione e orientamento professionale/ accompagnamento al lavoro.
Nel caso in cui l'erogazione del reddito di cittadinanza fosse conclusa per qualsiasi motivo, ad esempio per revoca o scadenza termini, e il nucleo familiare percepisse anche quota per assegno unico, al fine di continuare a beneficiare della prestazione è necessario presentare all'INPS nuova domanda per l'assegno unico universale tramite sito INPS o patronato Inas
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